Decreto M.I. 23.04.2020, n. 510
1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
3. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica de
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