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Decreto M.I. 24.04.2020

Schema di Decreto Interministeriale dotazioni organiche ATA a.s. 2020/2021.

Art. 2 - Dotazioni provinciali

1. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.

2. I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22 giugno 2009, n. 119, la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto, ma solo rimodulata, avuto riguardo anche alla diminuzione nella consistenza del numero degli alunni.

3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.