IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 24.04.2020

Schema di Decreto Interministeriale dotazioni organiche ATA a.s. 2020/2021.

Formula iniziale

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, per l' attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;

Visto la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato art. 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A. reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;

Visto l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come novellato dall'articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del richiamato articolo 19, comma 5, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, in base alla delega di cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina i Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

Visto l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;

Visti i CCNL comparto scuola che attribuiscono al profilo professionale di collaboratore scolastico i compiti, tra gli altri, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;

Visto l'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), e comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nella parte in cui prevedono che "2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: ..... b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; ..." e che "3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.";

Considerato che il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 non è stato adottato;

Ritenuto opportuno nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, procedere alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Visto il decreto 3 agosto 2016, n. 181 "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

Visto l'art. 4 del citato DPR n. 119 del 2009 con il quale si prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.";

Considerato che l'accantonamento dei posti, come indicato nel successivo articolo 5 dello stesso DPR n. 119 del 2009, è effettuato sull'organico di diritto in quanto prevede che: "1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.";

Considerato che le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

Visto l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall' art. 1, comma 760, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159,con il quale si prevede che: "5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. ...... 5- sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.";

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato articolo 58, da comma 5 a comma 5-sexies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, i posti, per quanto resi nuovamente disponibili, sono comunque destinati, nel limite di spesa di cui al comma 5, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, allo svolgimento delle procedure dallo stesso articolo 58, comma 5 e seguenti, previste;

Visto l'articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede, al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assunzione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati;

Visto l'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, inserito dall' art. 2, comma 5, lett. f), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo.";

Ritenuto necessario rendere disponibili 45 posti attualmente accantonati della provincia di Palermo per il profilo professionale di collaboratore scolastico in applicazione dell'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n. 147 al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, inserito dall' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si prevede che: "Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità.";

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione alla Regione siciliana di una dotazione organica aggiuntiva di 114 posti per il profilo professionale di collaboratore scolastico, pari al numero dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 presenti in graduatoria, tenuto conto dei posti di cui al comma 6-bis, dello stesso articolo 58, decreto legge n. 69 del 2013;

Visto l'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che prevede che "Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indìce entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2011, m. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 111,fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili";

Visto l'articolo 1, da comma 738 a comma 740, della legge 30.12.2018, n. 145, che prevede "738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico. 739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria. 740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.";

Considerato che la relazione tecnica di accompagnamento all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge n. 145 del 2018 quantifica in 113 i posti aggiuntivi per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico rientrante nel limite di spesa autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 che prevede per il personale attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti;

Visto l'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30.12.2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale si prevede che "A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.";

Considerato che gli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in servizio alla data del 1.9.2020, sono pari a 473 unità;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione agli Uffici scolastici regionali di una dotazione organica aggiuntiva al fine di poter procedere alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici per complessivi 241posti, comprensivi degli arrotondamenti all'unità superiore;

Ritenuto necessario, al fine di poter procedere alla trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, procedere alla compensazione di n. 13 posti dal contingente previsto di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico;

Visto l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"(Buona scuola) ed in particolare il comma 14 dell'art.1, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale A.T.A., che prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009,n.119, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014,n.190;

Visto il decreto interministeriale n. 984 del 12 dicembre 2016, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, con eventuale revisione annuale;

Visto il decreto interministeriale, in corso di formalizzazione, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con eventuale revisione annuale;

Tenuto conto della necessità di rivedere per l'anno scolastico 2020/21 le dotazioni organiche ATA, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni, al dimensionamento della rete scolastica e alla presenza di alunni disabili;

Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota prot. n. ... del ...;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del ...,

Decreta