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D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (G.U. 15.06.2020, n. 150)

Art. 14 - Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.

2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.

3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.

4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.