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D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (G.U. 15.06.2020, n. 150)

Art. 4 - Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR

1. L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si configura come un'operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.

2. All'anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. L'importo massimo dell'anticipo TFS/TFR è definito dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge.

4. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, la banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute sull'andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente pattuito.

5. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, l'ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l'ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.

6. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall'Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

7. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR oltre il termine previsto al precedente comma 5, l'ente erogatore riconosce alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.