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Decreto legge 08.04.2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica. (G.U. 08.04.2020, n. 93)

Art. 2 ter - Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie 4

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonchè l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022, per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/20245, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

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Articolo sostituito dall'art. 5, comma 3 quater, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15.

Termini prorogati dal DL 29 dicembre 2022.

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Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, D.L. 30.12.2022, n. 198.