Decreto legge 08.04.2020, n. 22
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza6, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 20237, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione.8
2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «quarantacinque», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «venti»;
b) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, D.L. 30.12.2022, n. 198.
Comma così modificato dall'art. 47, comma 10, D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79.
Comma così modificato dall'art. 58, comma 2, lett. h), D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.