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Decreto legge 08.04.2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica. (G.U. 08.04.2020, n. 93)

Art. 3 - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza6, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 20237, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione.8

2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «quarantacinque», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «venti»;

b) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».

6

Comma così modificato dall'art. 5, comma 10, D.L. 30.12.2022, n. 198.

7

Comma così modificato dall'art. 47, comma 10, D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79.

8

Comma così modificato dall'art. 58, comma 2, lett. h), D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.