Decreto legge 08.04.2020, n. 23
Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese
1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che è consapevole che, ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1,17 i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e18, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.