Decreto legge 08.04.2020, n. 23
Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese
1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.»;
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
«9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;
c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:
a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.».
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.