Decreto legge 08.04.2020, n. 23
Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».