Decreto legge 08.04.2020, n. 23
Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-1945, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-1946 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di ventiquattro mesi47.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
Comma così modificato dall'art. 13, comma 7 ter, lett. a), D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.
Comma così modificato dall'art. 13, comma 7 ter, lett. b), D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.
Comma così modificato dall'art. 13, comma 7 ter, lett. c), D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.