Decreto legge 08.04.2020, n. 23
Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».))