Decreto legge 08.04.2020, n. 23
Capo IV - Misure fiscali e contabili
1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie51, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
Comma così modificato dall'art. 63 bis, comma 1, D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con modif. da L. 11.09.2020, n. 120.