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Decreto legge 30.04.2020, n. 28

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (G.U. 29.06.2020, n. 162)

Capo I - Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile

Art. 2 quater - Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e impu

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