Nota MIUR 02.04.2020, n. 7895
Articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 recante "Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".
L'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che "limitatamente all'anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Il successivo comma 5 dispone che il riparto del contingente in esame sia effettuato tenuto conto del numero degli alunni.
L'articolo 2 del DM 187/2020 e il relativo Allegato 2 provvedono pertanto alla ripartizione tra gli USR delle risorse disponibili per fornire un supporto tecnico alle esigenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo nella gestione della didattica a distanza.
Al riguardo si fa presente che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse di personale, il decreto procede alla previsione di reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione al fine di evitare una frammentazione delle risorse disponibili e di consentire un più efficace utilizzo delle stesse.
Nell'ambito della rete il posto per il profilo professionale in esame è conferito alla scuola polo che provvede a fornire il supporto informatico anche alle altre istituzioni scolastiche di riferimento, ivi compresi i CPIA del primo ciclo di istruzione. Appare altresì doveroso sottolineare che il supporto fornito dai suddetti assistenti tecnici debba essere rivolto anche alle necessità degli alunni.
Resta in capo alle singole istituzioni scolastiche la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza.
La dotazione organica aggiuntiva assegnata al singolo USR è indicata nell'Allegato 2 al DM 187/2020.
Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che, in ottemperanza al citato articolo 120, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e al fine di procedere a una più celere ripartizione delle risorse, anche la successiva ripartizione su base provinciale tenga conto del numero degli alunni, fermo restando la necessità di coprire tutte le istituzioni scolastiche in parola, potendo prevedere, in caso di necessità, anche la creazione di reti di pertinenze su più province.
Per quanto riguarda le modalità di individuazione dell'avente titolo alla nomina di assistente tecnico di informatica, il decreto prevede il ricorso alle graduatorie di istituto per assistente tecnico di informatica dell'istituzione scolastica secondaria di II grado più vicina. È noto infatti che le scuole del primo ciclo di istruzione, in assenza della previsione di assistente tecnico nella propria dotazione organica, non procedono alla predisposizione della graduatoria per tale profilo professionale.