Ordinanza M.I. 17.04.2020, n. 197
1. I presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono nominati:
a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'art. 7 del d.m. n. 183 del 2019;
b. all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all'art. 4 del citato d.m.;
c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del predetto d.m.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.
3. I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.