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Ordinanza M.I. 17.04.2020, n. 197

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni - dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 12 - Preclusioni alla nomina in qualità di presidente

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

a. nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

b. nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 18;

c. nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;

d. nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).