Ordinanza M.I. 17.04.2020, n. 197
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.
2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.