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Ordinanza M.I. 17.04.2020, n. 197

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni - dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 20 - Impedimento a espletare l'incarico

1. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.

2. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.