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Accordo ARAN 02.12.2020

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca, da ultimo elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali:

a) a livello di comparto;

b) a livello nazionale con riferimento a tutte le amministrazioni o istituzioni ricomprese in ciascuna delle diverse tipologie indicate nei successivi articoli 2, 4, 6 e 8;

c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica;

d) a livello di sede decentrata di amministrazioni articolate sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più sedi di un territorio.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

5. Nel presente accordo con il termine "istituzioni scolastiche, educative o di alta formazione" si intendono:

i. le "istituzioni scolastiche ed educative" che sono: le scuole statali di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;

ii. le "istituzioni di alta formazione", che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

6. Il riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come L. n. 146/1990.