Accordo ARAN 02.12.2020
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio degli scioperi devono essere comunicati:
a) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) e b): alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'istruzione - Gabinetto del Ministro - e/o al Ministero dell'università e della ricerca - Gabinetto del Ministro;
b) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lett. c): alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nonché alle amministrazioni o enti o istituzioni con le quali si ha la vertenza ovvero, nel caso di azioni che riguardino più istituzioni scolastiche presenti in un territorio o in una grande ripartizione geografica, alle competenti direzioni scolastiche regionali del Ministero dell'Istruzione;
c) nel caso di vertenze di cui all'art. 1, comma 4, lett. d): agli uffici periferici coinvolti.
3. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, i soggetti di al comma 2 che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate. Analoga comunicazione è effettuata dagli stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, comma 10.
4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;
5. I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:
a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
7. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle strutture sanitarie universitarie sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:
a) per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui all'art. 4, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi; ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata di amministrazione con i regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, in quanto necessari;
c) in deroga a quanto previsto dal comma 4, lettere b), non possono essere indetti scioperi di durata superiore a una giornata lavorativa;
d) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
- nel mese di agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
8. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, nelle università, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
9. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, negli Enti ed Istituzioni di ricerca e sperimentazione non possono essere proclamati scioperi:
- nel mese di agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
10. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore dell'alta formazione artistica e musicale, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni di alta formazione sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:
a) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni di alta formazione gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale amministrativo; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui all'art. 8, comma 2 lettera a1); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
b) gli scioperi effettuati in concomitanza con le immatricolazioni o iscrizioni ai corsi dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento alle date previste come terminali;
c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
11. Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.