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Accordo ARAN 02.12.2020

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Art. 12 - Clausola sperimentale

1. L'art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo si configura come clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.

2. Tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative, è istituita una Commissione - composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell'Istruzione - che valuterà sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale di cui al comma 1 possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.