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Accordo ARAN 02.12.2020

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Art. 4 - Servizi pubblici essenziali per le università e le AOU

1. Ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le Università, le Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono:

a. istruzione universitaria;

b. assistenza sanitaria;

c. sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;

d. protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;

e. distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

f. erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

a1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 3/11/1999 n. 509;

a2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;

a3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione.

B) ASSISTENZA SANITARIA

b1) Assistenza d'urgenza

a. pronto soccorso, medico e chirurgico;

b. rianimazione, terapia intensiva

c. unità coronariche;

d. assistenza ai grandi ustionati;

e. emodialisi;

f. prestazioni di ostetricia connesse ai parti;

h. medicina neonatale;

i. servizio ambulanze, compreso eliambulanze;

l. servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

b2) Assistenza ordinaria

a. servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;

b. unità spinali;

c. prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

d. assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

e. assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale;

f. nido e assistenza neonatale;

g. attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

b3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

a. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;

b. servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, secondo la legislazione vigente;

d. servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;

e. attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C) SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI E CURA DI ANIMALI E DI PIANTE

c1) sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

c3) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D) PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

d1) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi; d2) attività previste nei piani di protezione civile;

d3) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

e1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;

e2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

f1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.