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Accordo ARAN 02.12.2020

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Art. 7 - Contingenti di personale negli enti di ricerca

1. Gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte in turno continuativo e del personale che in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma 1 deve essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presene accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l'amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni di cui al comma 1.

3. I protocolli di cui al comma 1 possono prevedere, qualora riguardino Enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero Enti con più sedi periferiche autonome, che in tale ambito siano concordate modalità particolari per adattare alle esigenze locali l'articolazione dei contingenti e la loro suddivisione in livelli e profili professionali fermi restando i contingenti complessivi per profilo professionale definiti in sede nazionale.

4.In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 11 (procedure di raffreddamento e di conciliazione).

5. In conformità ai regolamenti di cui al comma 2, gli enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 6, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti come sopra individuati, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.