Accordo ARAN 02.12.2020
1. Ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le Istituzioni di alta formazione sono:
a) istruzione, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990;
b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) ISTRUZIONE
a1) lezioni, esercitazioni e seminari, nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni, caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validità del corso;
a2) esami di profitto e di diploma; in particolare vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione o necessari per il conseguimento dei diplomi ai vari livelli;
a3) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna istituzione; vanno in ogni caso salvaguardati gli esami di ammissione ai corsi;
a4) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione;
a5) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento delle attività di cui alle lettere precedenti.
B) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
b1) attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
b2) interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
C) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO
c1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.