Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182
1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi).
2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell'udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.