Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182
Formula iniziale
Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto in particolare, l'articolo 7, comma 2-ter del DLgs 13 aprile 2017, n. 66 concernente la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 dello stesso DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
Visto l'articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge n. 18/2009, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;
Visto l'articolo 1, comma 2 della stessa Convenzione (CRPD) concernente la definizione di persone con disabilità, ossia «quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri»;
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;
Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e 181, lettera c);
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
Sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, riunitosi il 31 agosto 2020;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, approvato nella seduta plenaria del 7 settembre 2020;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali e, in particolare, di accogliere quanto indicato nel suddetto parere, con particolare riguardo a: considerazioni sugli organi collegiali; definizione di GLI; superamento della definizione di atto amministrativo; espressione del diritto di voto nel GLO; modalità di convocazione del GLO; redazione del verbale delle riunioni; riferimento alla contitolarità per l'alunno con disabilità; declinazione specifica di forme di comunicazione non verbali, artistiche e musicali; riferimento al percorso didattico differenziato per i soli studenti della scuola secondaria di secondo grado; riferimento specifico alle assenze continuative; precisazioni sul PEI provvisorio;
Ritenuto di non accogliere, in riferimento al richiamato parere del CSPI, l'indicazione che «il nuovo modello di PEI sia vincolante solo dopo l'adeguamento dei Profili di Funzionamento, secondo il modello ICF » in quanto il DLgs 66/2017 dispone, all'articolo 5, che «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto, sono definite le Linee guida da parte del Ministero della Salute», mentre all'articolo 7 è specificato che «Con decreto del Ministro dell'istruzione, [...], da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità [...] e il modello di PEI», e pertanto il decreto di cui all'articolo 7, comma 2-ter è, per disposizione di legge, antecedente alle Linee guida per il Profilo di funzionamento;
Ritenuto di non accogliere l'indicazione del CSPI secondo cui il «Decreto interministeriale del ministero della Salute applicativo dell'articolo 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato [e l'] Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, come precisato dall'articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 66/2017 novellato [...] sono determinanti per la stesura del PEI, nella nuova logica funzionale dell'approccio bio-psico-sociale, così come indicato all'articolo 7 del decreto legislativo 66/2017 novellato», in quanto il Profilo di Funzionamento, ai sensi dell'articolo 5 DLgs 66/2017, è «predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)» e tiene conto della "classificazione" e non già della prospettiva ICF;
inoltre, per quanto concerne l'Accordo di cui all'articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo 66/2017 novellato, non sono presenti anticipazioni rispetto a ciò che deve essere disciplinato dallo stesso ma, ove necessario, vi è stato fatto esplicito rinvio;
Ritenuto di non accogliere l'indicazione del CSPI secondo cui «andrebbe comunque citato l'articolo 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato» in riferimento alle emanande Linee guida del Ministero della Salute, in quanto la citazione compare all'articolo 21 del presente decreto;
Ritenuto di non accogliere la modifica dell'articolo 4, comma 6, in quanto non è possibile stabilire preventivamente il calendario delle riunioni del GLO, in ragione dell'oggetto e della tempistica delle verifiche;
Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 10, comma 2, lettera d) in quanto non coerente con la previsione di cui all'articolo 20, comma 5 del DLgs 62/2017;
Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica relativa alla sostituzione, nei testi de qua, dell'espressione "personalizzare" con "individualizzare", in quanto l'accezione del termine "individualizzazione", pur collocando la propria radice storica nel contesto normativo delineato dalla legge 104/1992, è stata affiancata e meglio definita dal concetto di "personalizzazione" sin dalla legge 53/2003 e dal DLgs 59/2004, fino a trovare una più compiuta collocazione scientifica nella letteratura pedagogica nazionale e internazionale, oltreché una definizione regolativa all'interno del DM 5669 del 12 luglio 2011, ove è riportata un'analitica distinzione tra "individualizzazione" e "personalizzazione", di fatto coerenti con la proposta recata dal presente decreto;
Ritenuto di non accogliere la proposta di chiarimento in ordine alla redazione del PEI provvisorio da parte della scuola di provenienza, in quanto apposita indicazione è contenuta nelle Linee guida;
Ritenuto infine di non poter accogliere le richieste formulate dal CSPI, laddove incompatibili con le prerogative dell'Amministrazione o in contrasto con la normativa vigente nonché tutte le richieste confliggenti con le finalità esplicative che caratterizzano il presente decreto;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 20507 del 10 dicembre 2020;
Decretano