Decreto legge 31.12.2020, n. 183
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026.10
Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.