Decreto legge 31.12.2020, n. 183
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Di-partimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.