IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 04.12.2020, n. 172

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

Formula iniziale

Il Ministro

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica", e in particolare l'articolo 1, comma 2-bis, il quale prevede che "in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione";

Visto Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e in particolare l'articolo 32, comma 6 sexies che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;

Visto la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"

Vista La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59" e in particolare l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 bis del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dell'articolo 32, comma 6 sexies del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, una ordinanza che definisca termini e modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

Visto il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967 concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte tecniche, al fine della predisposizione dell'Ordinanza ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e acquisitene le proposte;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) nel corso della seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

la modifica all'articolo 3, comma 3, in quanto si ritiene essenziale il riferimento all'uso del registro elettronico; l'espunzione dell'esempio A/3 e la riconduzione dell'esempio A/2 nel corpo delle linee guida, eliminando l'allegato, in quanto si tratta di due esempi di elaborazione del modello base proposto alla tabella A/1;

Ritenuto altresì di valutare, caso per caso, i suggerimenti di una diversa formulazione di alcuni passaggi delle linee guida, accogliendo le proposte che rendono il testo più chiaro;

Ordina