Decreto legge 09.01.2020, n. 1
1. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";
b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso";
c) all'articolo 52, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater".
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