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Decreto M.I. 12.06.2020, n. 33

Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92.

Formula iniziale

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3;

Visto in particolare l'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla lettera a), è indicato il regolamento di razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1, commi 193, 180 e 181, lettera d);

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2018, "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n.100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con in Ministro dell'economia e delle finanze, n. 766 del 23 agosto 2019 recante le "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze";

Ritenuto di dover individuare, in relazione agli indirizzi dei nuovi percorsi di istruzione professionale previsti dal decreto legislativo n. 61/2017, l'abbinamento delle classi di concorso previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259/2017, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (di seguito CSPI) approvato nella seduta plenaria n. 37 del 20 maggio 2020;

Ritenuto di non poter accogliere, ovvero di poter accogliere parzialmente i suggerimenti e le proposte di modifiche formulati dal CSPI nel citato parere, come di seguito indicato:

a) con riferimento ai quadri orari relativi al biennio degli indirizzi: "Pesca commerciale e produzioni ittiche", "Industria e Artigianato per il made in Italy", "Manutenzione e assistenza tecnica" e "Servizi culturali e dello spettacolo", in parziale accoglimento della proposta di modifica del CSPI, si riformula l'espressione in nota riferita alla classe di concorso A-40 abbinata alla disciplina di riferimento "T.I.C.", eliminando il rapporto all'"anno scolastico di riferimento";

b) relativamente all'Asse storico sociale nel biennio di tutti gli indirizzi, non può essere accolta la proposta di eliminare la virgola tra le diciture delle discipline di "Storia" e "Geografia" poiché tale segno di punteggiatura è previsto sia nell'Allegato B del d.lgs. 61/2017, sia nell'Allegato 3 al Regolamento di cui al decreto 92/2018, al fine di poter consentire una più esplicita interdipendenza tra le due discipline anche ai fini della corretta assegnazione della disciplina "Geografia" al docente in possesso di abilitazione nella classe di concorso A21, qualora ne ricorrano le condizioni di organico;

c) con riguardo all'Allegato "3C - Industria e artigianato per il Made in Italy", non può essere accolta la richiesta di abbinamento, in regime di atipicità con la classe di concorso "A-44 - Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda", delle classi "A-05 - Design del tessuto e della moda" e "A-06 - Design del vetro" essendo queste ultime connotate da una spiccata impostazione artistica, caratteristica degli insegnamenti degli ex Istituti d'arte e dei Licei artistici, che confliggerebbe con l'approccio operativo tipico delle discipline e degli insegnamenti dell'Istruzione professionale;

d) in merito all' "Allegato 3E - Gestione delle acque e risanamento ambientale" e alle compresenze del triennio per l'insegnamento di "Tecniche di gestione e controllo delle reti ed impianti civili ed industriali", non può essere accolta la proposta di inserimento della classe di concorso "B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche", elettivamente associata alla disciplina "T.I.C." alla quale è abbinata nel biennio;

e) in ordine agli indirizzi di studi che prevedono la classe di concorso "A-66 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica" abbinata alla disciplina "T.I.C." in regime di atipicità, non può essere accolta la proposta di modifica della nota "(*) Classe di concorso ad esaurimento" in quanto finalizzata ad evitare la formazione di graduatorie di istituto su detta classe di concorso;

f) nell' "Allegato 3G - Enogastronomia e ospitalità alberghiera", con riferimento alla nota (**) per le classi di concorso "B-19 - Laboratori di ricettività alberghiera" e "B-21 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita" inserite tra le compresenze nel quadro orario del biennio, si ritiene di non accogliere la richiesta del CSPI di eliminare la nota contrassegnata dal doppio asterisco in quanto la stessa è finalizzata a evitare situazioni di soprannumerarietà limitando al contempo le richieste da parte delle istituzioni scolastiche di organico in eccedenza rispetto ai parametri di assegnazione previsti dall'ordinamento, potendosi altresì ritenere salvaguardato l'intento orientativo del biennio risultando garantiti, nel relativo quadro orario, tutti gli insegnamenti tecnico-pratici professionalizzanti;

g) con riferimento all'"Allegato 3I - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e all'insegnamento di "Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore sociosanitario" del triennio, non può essere accolta la richiesta di ripartizione nei due sotto-insegnamenti di "Diritto" ed "Economia e tecnica amministrativa" da abbinare rispettivamente alle classi di concorso "A-46 - Scienze giuridico-economiche" e "A-45 - Scienze economico-aziendali", in quanto confliggente con i quadri orari previsti dall'Allegato 3 del Regolamento di cui al decreto 92/2018.

Decreta