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Nota M.I. 08.06.2020, n. 793

Alunni con disabilità - Reiscrizione alla medesima classe - Indicazioni.

Gentilissimi,

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di seguito, Decreto Scuola), appena convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che "limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID- 19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato".

Si tratta di una disposizione speciale e come tale va applicata. Resta infatti ferma la deroga alla normativa ordinamentale, che dispone, salvo specifici casi (assenza di qualsivoglia valutazione, sanzione specifica ex Statuto delle studentesse e degli studenti), il superamento del corrente anno scolastico per tutti gli alunni delle classi intermedie.

L'articolo 1, comma 4-ter non parla di non ammissione, ma colloca la decisione in merito alla reiscrizione in capo al dirigente scolastico in un momento ineludibilmente successivo allo scrutinio, realizzando così una particolare fattispecie giuridica: ovvero di un alunno che, formalmente ammesso all'anno successivo, può essere, con provvedimento del DS, autorizzato alla "reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020".

La predetta disposizione, dunque, conserva il regime derogatorio previsto dalle Ordinanze del Ministro in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto Scuola, ed evita, inoltre, nella pubblicazione dei tabelloni, problemi con riferimento alla privacy.

L'attuale impianto normativo sulla valutazione degli alunni con disabilità (DL 62/17 per il primo ciclo, DPR 122/09 per il secondo), che prevede che essi siano valutati sulla base del loro Piano Educativo Individualizzato, è confermato, per cui la non ammissione alla classe successiva, nelle situazioni consuete, è possibile solo a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Per l'anno scolastico 2019/2020, l'automatica ammissione per tutti gli alunni a seguito dell'emergenza Covid, definita nell'OM n. 11 del 16 maggio 2020, ha però imposto rigidità applicative ritenute in alcuni casi non compatibili con il progetto di inclusione degli alunni con disabilità, ed è su queste situazioni che il nuovo dispositivo licenziato dal Parlamento intende intervenire.

Pertanto, gli alunni con disabilità che concludono l'anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal loro PEI, derivanti da qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all'emergenza Covid-19, pur ammessi alla classe successiva, possono ripetere, attraverso la reiscrizione, l'anno frequentato nel 2019/2020.

Considerando la ristrettezza dei tempi a disposizione, dal punto di vista operativo si suggerisce ai DS di raccogliere le richieste e i pareri previsti, secondo la seguente, possibile procedura:

1. i DS, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), da riunire in video conferenza, stante quanto disposto all'articolo 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;

2. il GLO rilascia parere motivato;

3. la richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale "Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020", eventualmente con l'aggiunta "subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO", qualora la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non sia ancora acquisita.

Infatti, è ovviamente possibile, stante le calendarizzazioni degli scrutini, operare una diversa tempistica di acquisizione dei tre documenti propedeutici al "dispone" del DS (richiesta della famiglia, parere del GLO, parere nel verbale dello scrutinio), considerato che la norma non indica una loro "concatenazione", ma solo la necessità della loro acquisizione. Occorre insomma che i DS operino con la necessaria flessibilità, al fine di garantire la correttezza della procedura, sulla base dei suoi elementi essenziali, ricordando sempre che a loro, in scienza e coscienza, spetta la decisione finale.

Si ricorda, per inciso, in caso di reiscrizione, di esercitare la massima attenzione nel riportare all'interno dell'anagrafe l'alunno nella classe pertinente, anche ai fini della corretta definizione dell'organico.

Appaiono, infine, opportuni due ulteriori chiarimenti.

La disposizione in oggetto non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l'Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l'ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale. Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse, l'esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante.

Infine, va ricordato che né l'OM 16 maggio 2020, n. 11, né il comma 4-ter oggetto della presente Nota riguardano la scuola dell'infanzia. Eventuali richieste da parte dei genitori di trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età vanno esaminate dai Dirigenti Scolastici, come gli anni precedenti, ricordando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.