Nota M.I. 15.06.2020, n. 14689
Indicazioni operative per l'approvazione del Conto Consuntivo 2019 e per lo svolgimento delle visite periodiche per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo contabile dei revisori dei conti.
Facendo seguito alla nota Prot. n. 562/2020, con la presente, d'intesa con il competente Ispettorato Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si forniscono ulteriori indicazioni operative in merito alle tempistiche per l'approvazione del Conto Consuntivo 2019 e rispetto allo svolgimento delle visite periodiche dei revisori dei conti.
Preliminarmente, in continuità con la succitata nota Prot. n. 562/2020, si rappresenta che l'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, inter alia, il differimento del termine previsto per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le istituzioni scolastiche statali ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto destinatari del D.Lgs. 91/2011, recante "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili".
In particolare, le tempistiche per l'approvazione del Conto Consuntivo 2019 sono le seguenti:
- entro il 15 maggio 2020, le istituzioni scolastiche predispongono il Conto Consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del Conto Consuntivo.
Conseguentemente, anche le casistiche definite all'art. 23, commi 3, 4 ed i relativi termini risultano prorogati come di seguito indicato:
- qualora il consiglio d'istituto approvi il Conto Consuntivo in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, entro il 10 agosto il dirigente scolastico trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale il Conto Consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti;
- nel caso in cui il Consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo entro il 10 agosto 2020, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
Ciò premesso, in considerazione della graduale ripresa rispetto al contesto di emergenza sanitaria, tenuto conto che i verbali Athena sono stati messi a disposizione dei revisori dei conti solo in data 29 maggio 2020 e che nei giorni successivi si sono verificati problemi tecnici, nonché delle concrete difficoltà operative nell'espletamento dei controlli da remoto, si precisa che, in via del tutto eccezionale per il Conto Consuntivo 2019, laddove non fossero già state espletate le attività, i revisori potranno esprimere il parere di regolarità amministrativo contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione entro il 25 luglio 2020.
Ne consegue che le istituzioni scolastiche potranno provvedere all'approvazione del Conto Consuntivo entro il 10 agosto 2020, in coerenza con le tempistiche definite dall'art. 107 del D.L. 18/2020 da leggersi congiuntamente all'art. 23, comma 4, del D.I. 129/2018.
Infine, in merito alla sospensione delle visite dei revisori dei conti in presenza di cui alle note Prot. nn. 562/2020 e 1033/2020, si rappresenta che, viste le recenti disposizioni governative che consentono nuovamente gli spostamenti regionali e interregionali (si veda, in particolare il D.L. 33/2020), si rimette alla discrezionalità dei revisori dei conti la possibilità di espletare i controlli di regolarità amministrativo-contabile in presenza, nel rispetto delle vigenti misure igienico-sanitarie, tenuto conto altresì delle specifiche esigenze di ciascuna istituzione scolastica.
In aggiunta a quanto sopra rappresentato, si evidenzia che sono state pubblicate delle apposite FAQ su Athena e su HDAC, predisposte dall'Ufficio competente dell'Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con lo scrivente Ufficio, per supportare i revisori dei conti che operano da remoto.
Si coglie l'occasione per richiamare l'art. 52, comma 2, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, il quale stabilisce che "Le verifiche periodiche [...] avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata da entrambi i revisori dei conti [...] e comunicata all'istituzione scolastica [...]". Tale programmazione dovrà essere pianificata nuovamente anche in funzione delle tempistiche sopra rappresentate.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.