C.C.N.I. M.I. 08.07.2020
Allegato 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria -Personale A.T.A.
Descrizione | |
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1 | Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del presente contratto. |
2 | Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all'art. 18 (dalla I alla V) nell'ordine previsto dall'articolo stesso del presente contratto. |
3 | Conferma a domanda del personale A.T.A. nella scuola in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico precedente. Tale conferma riguarda anche il personale di cui all'art. 11 lettere l) ed m) e i DSGA di cui all'art. 13 del presente contratto. |
4 | Utilizzazione a domanda e d'ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni del personale trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel seguente ordine: - sul distretto sub comunale di precedente titolarità; - sul comune di precedente titolarità; - sui comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle. |
5 | Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), e), f), g), g1) e lettera o) del presente contratto. |
6 | Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o in altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello in titolarità con precedenza per il personale in possesso del titolo di studio per l'accesso al profilo |
7 | Utilizzazione d'ufficio in base ai titoli posseduti dal personale ATA in altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici) |
8 | Assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia. Il personale beneficiario delle precedenze di cui all'art. 18 viene trattato, con priorità, nell'ordine previsto. |
9 | Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva. |
10 | Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
11 | Assegnazione provvisoria del personale ATA proveniente da altra provincia. Il personale beneficiario delle precedenze di cui all'art. 18 viene trattato, con priorità, nell'ordine previsto |
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[1] Si riporta l'art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011. Art. 3 1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione musicale: a) diploma quadriennale in didattica della musica; b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137; c) diploma accademico di secondo livello; d) diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; e) diploma accademico di primo livello; f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente. 2. Nell'ambito degli accordi di rete di cui all'articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato, purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria. 3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all'articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria
[2] L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.
[3] Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.
[4] L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.
[5] Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.