C.C.N.I. M.I. 08.07.2020
1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni caso, dall'attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l'individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell'art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell'organico dell'autonomia e dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6.3.2019, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:
- nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell'All. 3 - Tabella del personale docente ed educativo e dell'All. 5 - Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l'abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all'Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L'utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell'organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all'Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L'utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell'organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.