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C.C.N.I. M.I. 08.07.2020

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part- time, come definito nell'art. 12 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a. s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sono:

a) il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;

b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2011/2012 ovvero 2012/13 ovvero 2014/15 e successivi;

c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove

- ai sensi dell'art 45, comma 19, del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 detto personale è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;

d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

e) il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;

f) il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;

g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.

g1) il personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente trasferito d'ufficio;

h) il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;

i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;

l) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

m) il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;

n) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

o) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

p) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

q) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;

r) il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell'art.44, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità. L'operazione si colloca al punto 5 della sequenza operativa - allegato 6.

2. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del presente contratto, il personale in esubero viene utilizzato, a domanda, in profilo diverso da quello di appartenenza, o per gli assistenti tecnici in area diversa ma comunque nell'ambito della stessa area contrattuale, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.

3. Il personale che non è possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - è utilizzato, a domanda, sulle eventuali disponibilità relative ad altro profilo o, per gli assistenti tecnici in laboratorio di area professionale diversa, ma comunque nell'ambito della stessa area contrattuale. A tal fine il personale di cui al presente comma, parteciperà alle attività di riconversione professionale.

4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d'ufficio.

5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi riconosciuto inidoneo, è utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.

6. Il personale A.T.A. riconosciuto inidoneo è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.