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C.C.N.I. M.I. 08.07.2020

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 17 - Assegnazioni provvisorie

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

- ricongiungimento al genitore.

2. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui punto IV dell'art.18 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.

Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

4. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

5. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni , ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l'ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

6. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 203 dell' 8.03.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

7. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22.

8. Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time l'assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.

9. In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 19.

11. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022.

12. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 3 dell'art.3 del CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 l'Amministrazione può disporre l'assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente CCNI.