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C.C.N.I. M.I. 08.07.2020

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale docente

Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata: dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto; nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; dall'art 1, commi 64 e 69 della legge 107/15 e dall'art.1, comma 366 della legge 232/2016, nonché tenendo conto della L. 205 del 2017 articolo 1, comma 613; destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico di vigenza del presente contratto, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:

a) i docenti in esubero su provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2011/2012 ovvero 2012/13 ovvero 2013/14 e successivi. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub- comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti previsti nel successivo art. 6bis, comma 5 del presente contratto; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all'art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell'ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;

f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell'ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.

l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

m)docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis.

2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019.

3. Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione;

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.

4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell'art. 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola di titolarità al termine delle operazioni di cui all'art 2, comma 4 del CCNI 6.3.2019, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero; inoltre possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell'ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.

5. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

6. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

7. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest'ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l'orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

8. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall'amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

9. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

10. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c) in base a quanto disposto dall'art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;

d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

e) per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art 1 comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

11. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall'art. 18 del C.C.N.I. 6.3.2019, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 202 dell'8.3.2019. Possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata. Gli insegnati incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art 4 della legge 186/03 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

12. Nel rispetto dei limiti complessivi dell'organico regionale, ai sensi dell'art 4 del D.M. 259/17, il personale a tempo indeterminato assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso mantiene le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art 14 commi 17 e ss. del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 relative al personale in esubero con priorità assoluta sui posti disponibili nella propria istituzione scolastica.