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C.C.N.I. M.I. 08.07.2020

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale docente

Art. 3 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità

1. Ai sensi dell' articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi.

2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell'organico dell'autonomia e i posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 e i posti in deroga eventualmente già istituiti. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall'ordinamento. L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

3. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

4. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

5. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dal successivo articolo 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti con l'obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all'istruzione degli adulti.

6. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.