C.C.N.I. M.I. 08.07.2020
Personale docente
1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 8. Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 6.3.2019, allegate al presente contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all'art. 1, comma 6.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale. L'utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico- pratici appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata, a domanda, prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, tra i docenti in esubero sulla provincia, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.
5. Il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto II del presente contratto e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell'offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all'assorbimento dell'esubero.
6. Seguiranno le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all'orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell'esubero provinciale.
7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l'insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all'eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.ù
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell'offerta formativa. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario. L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera c) del presente contratto, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall'individuazione della sua posizione di soprannumerarietà. L'operazione si colloca nella relativa fase prevista dall'allegato 1 - sequenza operativa. Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 2 con le precisazioni e integrazioni di cui all'art. 1, comma 6, del presente contratto.
9. Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.