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C.C.N.I. M.I. 08.07.2020

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale docente

Art. 6 bis - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici

1. Sulle disponibilità dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di indirizzo limitatamente all'a.s. 2019-20 vengono confermati a domanda, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'anno scolastico di riferimento, secondo le procedure disciplinate dal presente articolo, esclusivamente i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A- 56 in continuità didattica anche se titolari in altra provincia. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza.

2. Possono produrre istanza di conferma , anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili i docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 già utilizzati nell'a.s. 2018/19, graduati per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei musicali e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 6.3.2019, assicurando la priorità ai docenti da più anni in servizio nel medesimo liceo per cui chiedono la conferma anche se titolari in altra provincia.

3. La conferma o l'utilizzo parziale, ai sensi del successivo comma 5, comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale complessivo superiore a quello previsto dall'art 28, comma 5 del vigente CCNL.

4. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento e relativa classe di concorso, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste.

5. Sulle disponibilità residue, previo accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica nella medesima scuola dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, si effettuano le operazioni di assegnazioni provvisorie ai sensi del successivo art. 7.

6. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato ininterrottamente dall'a.s. 2009/10 resta confermato con priorità assoluta in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel medesimo Liceo e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 6.3.2019.

7. Analogamente i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2019/20, ma titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche sui posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione del liceo musicale e/o coreutico, hanno diritto a domanda alla conferma ai sensi del comma 6, sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'anno scolastico 2018/19.

8. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell'orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti al comma 3 del precedente art. 2.

9. Nell'anno scolastico 2019/2020 l'insieme delle operazioni di utilizzo sui licei musicali, in base a quanto previsto nel presente articolo, dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dell'ordine delle operazioni come di seguito indicate.

10. Per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti dei suddetti insegnamenti specifici avverranno secondo le regole generali di cui all'allegato 1 del presente CCNI.

Ordine delle operazioni nei licei musicali a.s. 2019-20 (1) e (2)

Ordine Destinatari Annotazioni
OPERAZIONI RELATIVE A TUTTE LE DISCIPLINE
1 Conferma dei docenti impiegati nella specifica disciplina ininterrottamente sul posto o sulla quota oraria dall'a.s. 2009/10 nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale. Commi 2 e 6
2 Conferma, a domanda, sulla disciplina di insegnamento dei docenti già in servizio per l'a.s. 2018/2019 sul posto o sulla quota orario assegnata nel suddetto anno scolastico Commi 2 e 7
3 Accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica nella medesima scuola dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto che abbiano prestato per almeno 180 giorni servizio nell'anno scolastico 2018/19 Comma 5
4 Assegnazioni provvisorie provinciali Comma 5
5 Assegnazioni provvisorie da altra provincia Comma 5

Nota bene:

1. Tenuto conto delle peculiarità delle utilizzazioni presso i licei musicali e coreutici, non devono essere prese in considerazione le precedenze previste dall'art. 8 del presente C.C.N.I. sulle utilizzazioni se non per le assegnazioni provvisorie previste in fase 4 e 5.

2. La titolarità nella provincia o fuori dalla provincia si riferisce all'a.s. 2019/20