C.C.N.I. M.I. 08.07.2020
Personale docente
1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell'orario contrattuale, i docenti dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 3[1] del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 2 - Tabella del personale docente ed educativo.
2. In assenza di personale docente dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:
- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell'ambito delle classi A-29, A-30 e A-56 in possesso dei titoli previsti dal D.P.R. 19/16 e successive modifiche;
- docenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera m) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 2 - Tabella del personale docente ed educativo.
3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità di cui all'art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni ancora possibili di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.
4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del DM 8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.