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Decreto M.I. 03.07.2020, n. 32

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Art. 8 - Costi ammissibili

1. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a:

1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa;

2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto;

3. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali;

4. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi;

5. rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di attività progettuali;

6. monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto.