Decreto M.I. 03.07.2020, n. 32
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1. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a:
1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa;
2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto;
3. acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali;
4. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi;
5. rimborsi di spese per trasferte connesse alla realizzazione di attività progettuali;
6. monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto.