Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decr
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