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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo III - misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

Capo I Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Art. 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari

1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:

a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».

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