Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo III - misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale
Capo I Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» è soppressa;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono
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