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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo III - misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Art. 33 - Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;

b) dopo l'articolo 50-ter, è inserito il seguente:

«Art. 50-quater (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fin

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