Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000, 00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».
2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.».
2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
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