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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri

1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:

«agli stranieri che intendono effettuare» sono aggiunte le seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, é esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per

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